Pubblicato il: 10-06-2013
La pompa di calore (PDC) è una delle tecnologie che svolgeranno un ruolo chiave per il conseguimento dei target di decarbonizzazione del settore energetico. Tuttavia, i primi dati sui progressi dell’Italia verso gli obiettivi 2020, e i dati di vendita degli apparecchi mostrano, per l’impiego di PDC, un trend che non consentirebbe di raggiungere gli obiettivi individuati in sede di pianificazione.
Il DM 28 dicembre 2012 prevede che l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas definisca “tariffe elettriche specifiche” per la diffusione delle PDC, con lo scopo di promuovere il raggiungimento degli obiettivi nazionali di politica energetica, climatica e ambientale. In effetti, gli attuali regimi tariffari applicabili alle PDC elettriche, basati sul criterio di progressività e penalizzazione delle classi di utenti che hanno consumi più elevati, non contribuiscono a rendere i costi variabili dell’impiego di PDC più contenuti di quelli dell’opzione “gas”, non riflettendo il risparmio di energia primaria, né il contributo al consumo di energia rinnovabile, che la tecnologia permette di conseguire. Nel caso delle PDC, come in quello delle altre tecnologie “elettriche” in grado di produrre risparmi di energia primaria, l’applicazione dell’attuale regolazione tariffaria entra perciò in contraddizione con gli obiettivi di tutela ambientale e uso efficiente delle risorse.
L’analisi delle opzioni per la definizione di tariffe specifiche per le PDC, in ragione dei benefici climatico-ambientali della tecnologia, deve collocarsi necessariamente nella più ampia valutazione dei processi di riforma che interessano la regolazione tariffaria del settore elettrico, che mirano ad aumentare la cost-reflectiveness delle tariffe e allo stesso tempo contenere i costi per il consumatore finale, con particolare attenzione alle fasce deboli o più esposte alla concorrenza, anche in termini di gradualità delle modifiche tariffarie.
Nell’ottica di individuare una soluzione coerente con i suddetti obiettivi, è stata valutata l’ipotesi di fissazione di una tariffa cost-reflective, priva di componenti di sussidio, sia rispetto ai costi di rete (applicazione della “tariffa di riferimento”, D1), sia rispetto agli oneri generali di sistema.